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Trasparenza PA: in vigore il regolamento dell’ANAC sui procedimenti sanzionatori

lentepubblica.it • 4 Agosto 2015

trasparenzaIn vigore il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 15 luglio scorso. L’Autorità Anticorruzione punirà le violazioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, d.lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10/2015.

 

Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorita’, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015. Per quanto concerne le violazioni di cui all’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all’art. 14, in particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la mancata o incompleta comunicazione, da parte del titolare dell’incarico, delle informazioni e dei dati riguarda:

 

a. la situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al momento dell’assunzione in carica;

 

b. la titolarita’ di imprese, le partecipazioni azionarie proprie e tutti i compensi cui da’ diritto l’assunzione della carica, al momento dell’assunzione in carica e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute;

 

c. la titolarita’ di imprese e le partecipazioni azionarie del coniuge del titolare dell’incarico e dei suoi parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione dei loro dati, al momento dell’assunzione in carica dello stesso e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute.

 

Le violazioni di cui all’art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione, da parte del soggetto individuato nel programma triennale trasparenza e integrita’, ovvero in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli enti di cui all’art. 22, comma 1, lettere da a) a c), d.lgs. 33/2013, concernenti:

 

a. la ragione sociale;

 

b. la misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione;

 

c. la durata dell’impegno;

 

d. l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione;

 

e. il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

 

f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;

 

g. gli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

 

Le violazioni di cui all’art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

 

L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, d’ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni indicate all’art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al RT dell’amministrazione interessata di attestare all’Autorita’, entro il termine di quindici giorni, se l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare dell’incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente. La richiesta e’ comunicata anche all’OIV, o all’organismo con funzioni analoghe ed e’ formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 47, d.lgs. 33/2013.

 

Il RT, nel fornire riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e l’indirizzo PEC del titolare dell’incarico o altro recapito, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita’ alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo’ essere effettuata anche dal RT ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all’art. 10 del presente Regolamento.  Nel caso in cui il RT attesti che l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare dell’incarico delle informazioni e dei dati, l’Ufficio avvia il procedimento sanzionatorio contestando la violazione.

 

Nel caso, invece, in cui i dati siano stati correttamente comunicati dal titolare dell’incarico al RT e, tuttavia, non siano stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio si riserva di ordinare all’amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti. L’ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l’archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.

 

Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 7 marzo 1985, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validita’ della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).  In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o altri recapiti dei soggetti inadempienti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate:  dal RT dell’amministrazione interessata ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  con consegna a mani proprie contro ricevuta;  con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorita’.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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